Posso trasferirmi in un’altra città con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?
Alberto Brait • 2 marzo 2026

Posso trasferirmi in un’altra citta' con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore? La Cassazione chiarisce (Ord. n. 4110/2026)

Dopo una separazione può nascere l’esigenza di cambiare città: un nuovo lavoro, il sostegno della propria famiglia di origine, la volontà di ricostruire un equilibrio personale.

Quando però sono coinvolti figli minori, la domanda diventa inevitabile: è possibile trasferire la propria residenza con il bambino senza il consenso dell’altro genitore?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24 febbraio 2026, n. 4110, ha affrontato proprio questo tema, offrendo indicazioni molto rilevanti per i genitori che si trovano in situazioni analoghe.

La vicenda riguardava una madre che aveva trasferito il figlio di pochi mesi, ancora allattato al seno, a oltre 600 km di distanza dal padre. Il trasferimento era avvenuto senza il consenso paterno e senza una preventiva autorizzazione del giudice.

La scelta era motivata dall’ottenimento di una borsa di ricerca universitaria e dalla possibilità di ricevere supporto dal nonno materno. Il padre si era opposto, ritenendo che tale decisione compromettesse il proprio diritto a mantenere un rapporto continuativo e significativo con il figlio.

Il Tribunale di Siracusa aveva disposto il rientro del minore nella città di origine, prevedendo che, in caso contrario, il collocamento potesse avvenire presso il padre.

La Corte d’Appello di Catania, invece, ha riformato la decisione, revocando l’ordine di rientro e confermando l’affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre nella nuova città.

La questione è quindi giunta in Cassazione.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo un punto essenziale: la scelta della residenza abituale del minore costituisce una decisione di maggiore interesse e deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, è il giudice a dover decidere.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che non esiste un automatismo che imponga sempre il rientro del minore nel luogo di origine quando il trasferimento sia avvenuto senza consenso.

Il criterio guida resta uno solo: il superiore interesse del minore, da valutare in concreto.

Nel farlo, il giudice deve considerare l’età del bambino, la qualità del legame con ciascun genitore, le reali motivazioni del trasferimento e la possibilità di garantire comunque una relazione significativa con il genitore che rimane nella città di origine.

La Corte ha inoltre ribadito che il principio di bigenitorialità non coincide con una perfetta parità matematica dei tempi di permanenza, ma con la concreta possibilità per il minore di mantenere un rapporto stabile, autentico e continuativo con entrambi i genitori.

Nel caso specifico, la tenerissima età del bambino, il forte legame con la madre e l’assenza di intenti punitivi hanno portato a ritenere legittimo il mantenimento del collocamento nella nuova città, pur garantendo un coinvolgimento significativo del padre.

Trasferirsi con un figlio senza accordo non significa automaticamente perdere il collocamento, ma nemmeno consente di “cristallizzare” il fatto compiuto. Ogni situazione viene valutata nel dettaglio, alla luce delle esigenze concrete del minore.

Un trasferimento deciso senza una preventiva valutazione giuridica può comportare conseguenze importanti, come la modifica del collocamento, una diversa regolamentazione dei tempi di frequentazione o l’avvio di procedimenti urgenti davanti al Tribunale competente.

Per questo motivo, sia il genitore che intenda trasferirsi sia quello che subisca una decisione unilaterale dovrebbero valutare attentamente la propria posizione prima di compiere passi difficilmente reversibili.

Questa decisione è particolarmente rilevante anche per chi vive nel territorio di Vicenza, Mestre e Venezia.

Lo Studio assiste genitori nei procedimenti di separazione e affidamento, nonché nei contenziosi relativi al trasferimento della residenza del minore, davanti ai Tribunali del Veneto.

Ogni vicenda familiare presenta caratteristiche specifiche e richiede un’analisi attenta, orientata alla tutela concreta del minore e al rispetto del principio di bigenitorialità.

In presenza di un progetto di trasferimento o di un trasferimento già avvenuto senza consenso, è opportuno esaminare tempestivamente il caso per individuare la strategia più adeguata.


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